ART. 1 ‐ Costituzione
E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE SAMMARINESE PER L’INFORMATICA”, brevemente “ASI”, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L’Associazione ha la denominazione secondaria ed alternativa, ad utilizzarsi per comunicazioni in lingua straniera, “SAN MARINO ASSOCIATION FOR THE INFORMATION TECHNOLOGY” brevemente “SMAIT”.
ART. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Dogana (RSM), Via Cesare Cantù n.104.
ART. 3 ‐ Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi. L’Associazione gestirà il proprio operato con la massima efficienza e trasparenza al fine di tutelare gli interessi dei propri soci.
ART. 4 ‐ Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31.12.2099 ed è prorogabile con delibera dell’Assemblea adottata secondo le forme necessarie per le modifiche statutarie.
ART. 5 ‐ Scopi dell’Associazione
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- compiere tutte le attività al fine di sviluppare il settore informatico nella Repubblica di San Marino anche a supporto dell’operato di enti statali o parastatali;
- rappresentare e tutelare gli interessi, dei produttori e distributori di software e delle aziende produttrici di servizi informatici e telematici. A tal fine predisporrà forme di coordinamento, di studio e di miglioramento aziendale e pubblicitario degli aderenti all’associazione;
- rappresentare i propri associati di fronte allo Stato ed ai suoi Organismi, agli Enti ed alla Magistratura tramite i propri rappresentanti oppure con l’istituzione dei Delegati;
- organizzazione di eventi, corsi di formazione, iniziative culturali, campagne di sensibilizzazione connesse all’informatica;
- promozione della standardizzazione di protocolli e certificazioni.
ART. 6 ‐ Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione tutte le aziende ed i professionisti operanti nella produzione e/o distribuzione di software, servizi informatici e telematici avente un codice operatore economico sammarinese. L’impresa sarà rappresentata all’interno dell’Associazione dal proprio rappresentante legale o da altra persona appositamente delegata. Potranno inoltre essere soci Associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione. I soci saranno classificati in due distinte categorie:
- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.
- Soci Ordinari: tutti gli altri che subentrano successivamente.
ART. 7 – Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati accompagnata dalla firma di almeno due soci;
l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a propria discrezione.
Le iscrizioni decorrono dall’1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
ART. 8 – Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi ,secondo le competenze statutarie.
ART. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
ART. 10 – Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il consigli direttivo;
- il Presidente;
- il revisore dei conti o il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominati;
- i delegati per rappresentanza;
- il collegio dei probiviri, qualora istituito;
- il Comitato Scientifico;
- il Sostenitore.
ART. 11 – Partecipazione all’Assemblea
L’Associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci che abbiano versato la quota sociale dell’anno.
L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente e almeno in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per rappresentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci nel loro insieme.
ART. 12 – Convocazione dell’Assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante l’invito di 3 e-mail alla casella di posta elettronica del socio (30 giorni prima, 15 giorni prima e 5 giorni prima dell’Assemblea) e la pubblicazione sul sito Internet gestito dall’Associazione.
In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.
ART. 13 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea
Le riunioni dell’Assemblea dei soci saranno tenute nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.
In alternativa l’Assemblea dei soci potrà validamente tenersi senza riunirsi, con l’utilizzo di mezzi elettronici ed informatici quali ad esempio la video conferenza purché, ciò consenta a tutti i soci aventi diritto di partecipare alla discussione e di deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci tra fondatori ed ordinari.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci tra fondatori ed ordinari.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, in caso di assenza del Presidente, dal vice Presidente o da persona designata dall’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi e la maggioranza dei fondatori.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
ART. 14 – Competenze dell’Assemblea
Compete all’Assemblea in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i membri dei Revisori dei Conti;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
In sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
ART. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo compete:
- gestire ed amministrare l’Associazione compiendo qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti, con facoltà di accettare iscrizioni anche in corso d’anno con adeguamento della quota, in deroga a quanto previsto dal successivo ART. 23 del presente Statuto;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci ;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
- Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
- Vagliare di richieste di “Delega per rappresentanza”, da parte dei soci che lo richiedono.
- compiere ogni atto e svolgere ogni funzione prescritta dal presente Statuto e dalla legge.
- Il Consiglio Direttivo può delegare le sue funzioni, ad eccezione dell’attribuzione di cui alla precedente lettera b), al Presidente, conferendo a quest’ultimo i suoi poteri nei limiti comunque fissati dal presente Statuto e dalla legge. La delega è sempre revocabile.
- Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi membri del Comitato Scientifico.
- Revocare la nomina dal Comitato Scientifico.
- Revocare la nomina di Presidente del Comitato Scientifico.
- Fissare la quota annua dovuta dai Sostenitori.
ART. 16 – Composizione del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 15 membri nominati dall’Assemblea ordinaria per una durata non superiore ad anni tre.
Il membro assente alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, perde automaticamente la carica ad eccezione del Presidente, vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Il consiglio stesso designa il Presidente ed il vice Presidente fra i consiglieri nominati.
Sempre al proprio interno, Il Consiglio Direttivo potrà nominare (o dimettere) le seguenti figure indicandone le competenze:
- Il Segretario, a cui verranno affidati mansioni amministrative e la tenuta dei registri sociali;
- Il Tesoriere, a cui verrà affidata la cassa;
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o di altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite stabilito dall’Assemblea; i consiglieri cooptati rimarranno in carica per il periodo residuo del mandato.
Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà ricevere un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo in dipendenza della sua carica oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Gli altri membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
ART. 17 – Riunioni del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente, il Vice Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritenga necessario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima oppure con preavviso di 3 giorni mediante avviso a mezzo di posta elettronica (e-mail) e pubblicazione sul sito Internet gestito dall’Associazione.
Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti il Consiglio Direttivo anche in assenza di convocazione.
Il luogo delle riunioni del Consiglio Direttivo viene stabilito nell’avviso di convocazione; in alternativa il Consiglio Direttivo potrà validamente tenersi senza riunirsi, con l’utilizzo di mezzi elettronici ed informatici di discussione contemporanea quali ad esempio “gruppo di lavoro riservato” o “news group” a mezzo della rete “Internet” o “Intranet” od altri strumenti equivalenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato a mezzo di posta elettronica (e-mail) inviato almeno un giorno prima.
Le sedute e deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; in caso di riunione con l’utilizzo di mezzi elettronici o informatici, l’approvazione dei verbali potrà risultare anche da sottoscrizione resa a mezzo fax.
I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare:
- I soci invitati permanentemente dal consiglio direttivo;
- Tutti i soci che ne facciano richiesta ai quali non è attribuito diritto di voto;
ART. 18 – Competenze del Presidente
Il Presidente dirige l’associazione ed è il rappresentante legale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare e rilasciare procure, anche a soggetti terzi rispetto all’Associazione, per singoli atti o incarichi.
ART. 19 – Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, le funzioni del Presidente vengono svolte dal vice Presidente. In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo provvede entro un termine di 60 giorni ad eleggere un nuovo Presidente che resterà in carica per il periodo residuo del mandato.
ART. 20 – La Delega per Rappresentanza
Uno o più soci possono richiedere di poter rappresentare l’associazione in comunicazioni e rapporti con enti e soggetti terzi, senza poteri di firma, temporanea, secondo le seguenti modalità:
- facendo richiesta scritta al Consiglio Direttivo tramite relazione dettagliata
- impegnandosi formalmente ad assolvere tutti gli oneri amministrativi che comporta l’incarico
- impegnandosi a documentare dettagliatamente il Consiglio Direttivo sulle attività svolte
Il Consiglio Direttivo decide se assegnare la Delega per Rappresentanza ai richiedenti, specificando la scadenza e pubblicando il comunicato sul sito dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può revocare la Delega per Rappresentanza in qualsiasi momento, informando i richiedenti e pubblicando il comunicato sul sito dell’associazione.
ART. 21 – Compiti dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.
ART. 22 – Elezione dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono in numero da uno a tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla loro competenza.
ART. 23 – Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione;
- dai contributi associativi;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti-locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da versamenti eseguiti dai soci a fronte di prestazioni rese a loro favore dall’associazione;
- dalla quota annua versata dai Sostenitori;
- I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
ART. 24 – Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
ART. 25 – Diritti dei soci al patrimonio sociale
Nessun socio ha diritto al patrimonio sociale. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
ART. 26 – Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 27 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell’Assemblea, ad altre organizzazioni senza fini di lucro aventi scopi analoghi all’associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 28 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.
Il regolamento interno dovrà essere portato a conoscenza dei soci attraverso gli strumenti preposti.
ART. 29 – Collegio dei Probiviri
L’Associazione può istituire un Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che eventualmente dovessero nascere fra i soci e/o Socio e l’Associazione in merito all’applicazione dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri viene eletto in Assemblea ordinaria qualora un socio ne faccia richiesta relazionando le motivazione con apposito ordine del giorno.
Il Collegio dei Probiviri, se istituito dall’Assemblea, verrà nominato dalla stessa specificando il costo ed il termine del mandato. Entro tale termine verrà consegnato il lavoro prodotto per essere sottoposto all’Assemblea, dopodiché il Collegio dei Probiviri decadrà automaticamente.
ART. 30 – Comitato Scientifico
I candidati alla nomina del Comitato Scientifico sono tutte le persone fisiche, aventi meriti ed attitudini riconducibili agli scopi dell’associazione che ne facciano richiesta, con almeno una referenza di un membro del Consiglio Direttivo o di un Sostenitore.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Qualora i membri del Comitato Scientifico siano maggiori di 3, il Consiglio Direttivo potrà nominare il Presidente del Comitato Scientifico al suo interno. Carica con durata massima di 3 anni.
I membri del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono richiedere al Presidente di intervenire.
Il membro del Comitato Scientifico, o il suo Presidente, può recedere dalla nomina dando comunicazione scritta o elettronica al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può annullare la nomina di membro del Comitato Scientifico o del suo Presidente.
ART. 31 – Sostenitori
I candidati alla qualifica di Sostenitore sono tutte le persone fisiche, giuridiche o enti, che pagano la quota annua prevista.
L’Associazione si impegna a segnalare sul proprio sito Internet l’elenco dei Sostenitori, salvo richiesta contraria da parte dello stesso.
I Sostenitori, quando invitati dal Presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e possono chiedere al Presidente di intervenire.
Il Sostenitore perde la qualifica in caso di ritardato pagamento della quota per oltre un anno.